venerdì 26 marzo 2021

DL SOSTEGNI, ONLINE LE FAQ DI AGENZIA RISCOSSIONE SU NOTIFICHE CARTELLE E PAGAMENTI

Sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti  (Faq)  aggiornate  con  le  novità  introdotte  in  materia  di  riscossione  dall’articolo  4  del Decreto “Sostegni” (Decreto Legge n.  41/2021) entrato in vigore il 23 marzo 2021. 

Tra le misure che riguardano l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione, c’è la proroga della sospensione  della  notifica  degli  atti  e  delle  procedure  di  riscossione,  nonché  dei  termini  per  i pagamenti  delle  cartelle, delle  rate  e della definizione agevolata  (rottamazione-ter  e  saldo  e stralcio).  Il decreto prevede  anche l’annullamento  dei  debiti  affidati all’Agenzia  delle  entrate-Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5 mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro. 

Sul  sito  www.agenziaentrateriscossione.gov.it  è  stato  pubblicato  anche  un  vademecum  sui provvedimenti in materia di riscossione attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenza sanitaria. Per ulteriori informazioni i cittadini possono utilizzare anche l’app Equiclick e rivolgersi al Contact Center al numero 060101. 
 
Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni. 
 
STOP  NOTIFICHE  DEGLI  ATTI  FINO  AL  30  APRILE.  È  stato  prorogato  fino  al  30  aprile  2021  (in precedenza  era  28  febbraio  2021)  il  periodo  di  sospensione  per  l’attività  di  notifica  di  nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.  

PAGAMENTI ENTRO IL 31 MAGGIO. Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate  dei piani di  dilazione in  scadenza nello  stesso  periodo.  Per i  soggetti  con residenza,  sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”  di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 maggio 2021. 

NUOVE SCADENZE PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO.
Il decreto Sostegni, per consentire 
una  maggiore  flessibilità nei  pagamenti, ha  posticipato il  termine di  scadenza  delle  rate  della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.    

Per  la  “rottamazione-ter”  si  tratta  delle rate in  scadenza nei  mesi  di  febbraio,  maggio, luglio  e novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di  entrambi gli anni. 
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o per  importi  parziali,  si  perderanno  i  benefici  della  misura  agevolativa  e  i  versamenti  effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.  

SOSPESI PIGNORAMENTI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE. 

Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 gli 
obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata  in vigore  del  decreto Rilancio  (19/5/2020),  su  stipendi,  salari,  altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi 
imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di  pignoramento  e  di  versamento  all’Agente  della  riscossione  fino  alla  copertura  del  debito). 

Rimarranno  sospese  fino  al  30  aprile  2021  anche  le  verifiche  di  inadempienza  delle  Pubbliche Amministrazioni  e  delle  società  a  prevalente  partecipazione  pubblica,  da  effettuarsi,  ai  sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.  Quindi le  Amministrazioni pubbliche  possono  procedere  con  il pagamento  in  favore  del beneficiario. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. 

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO.

Il Decreto Sostegni prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno di imposta  2019 o  nel  periodo  d’imposta  in  corso al  31 dicembre  2019,  hanno  conseguito  redditi  imponibili  fino  a  30  mila  euro.  Rientrano  nel  provvedimento  anche  i  carichi  già  ammessi  alla  “rottamazione-ter” (DL n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018). Le modalità e le date  dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell’economia e delle  finanze,  che  sarà  emanato  entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione del decreto Sostegni.  
 
 
  L’Amministrazione comunale di Mesagne, Biblioteca Comunale “Ugo Granafei”, in ...

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