Il 23 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 'Aid ter', che delinea l'introduzione da parte del governo di nuovi strumenti per aiutare le imprese e le famiglie a far fronte ai costi energetici.
Tra i provvedimenti più attesi c'è senza dubbio un indennizzo una tantum di 150 euro a favore di lavoratori, pensionati e cittadini.
Diminuito il limite di reddito
Al riguardo, si segnala che il numero dei beneficiari è diminuito rispetto ai premi precedenti. L'accesso a nuovi benefici, infatti, prevede generalmente requisiti di reddito più stringenti, differenziati per tipologia di beneficiario. Ad esempio, per i dipendenti, 150 € possono essere percepiti solo da dipendenti con uno stipendio imponibile pari o inferiore a 1.538 €, in base a novembre 2022. In retrospettiva, si tratta di un limite non superiore a complessivi 20.000 euro annui rispetto al tetto massimo di 35.000 euro previsto dal Regolamento Primo Soccorso come prerequisito per l'accesso al precedente bonus di 200 euro.
I dipendenti riceveranno automaticamente i nuovi benefici con la busta paga di novembre. Per fare ciò, devi prima dichiarare al tuo datore di lavoro di non essere né pensionato né beneficiario di reddito di cittadinanza. In cambio, i datori di lavoro possono rimborsare il compenso pagato tramite i reclami di Uniemens.
Le altre categorie
Di seguito le altre categorie interessate dal provvedimento: :
– i lavoratori domestici con almeno un rapporto di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto;
– i collaboratori coordinati e continuativi, dai dottorandi e dagli assegnisti di ricerca, con contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 e con reddito 2021, derivante esclusivamente dai suddetti rapporti, non superiore a 20mila euro;
– i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi senza partita iva, gli incaricati alle vendite a domicilio, ecc. che hanno beneficiato di almeno una delle indennità Covid-19 disciplinate dall`articolo 10, commi da 1 a 9, del Dl 41/2021 e dall`articolo 42 del Dl 73/2021;
– i collaboratori sportivi che hanno percepito almeno una delle indennità individuate dall`articolo 32, comma 12, del Dl 50/2022;
– i lavoratori stagionali, a tempo indeterminato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro conseguendo, a fronte di tali rapporti, un reddito non superiore a 20mila euro;
– i lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno versato almeno 50 contributi giornalieri traendone un reddito non superiore a 20mila euro;
– i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio che hanno beneficiato dell`analoga indennità prevista dall`articolo 32, commi 15 e 16, del Dl 50/2022.
Cassintegrati
La medesima indennità viene disposta anche a favore dei percettori degli ammortizzatori sociali: si tratta in particolare di coloro che, relativamente al mese di novembre 2022, percepiranno Naspi o Dis-Coll e dei beneficiari di indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021. Infine, i bonus sono attribuiti anche ai nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza qualora non vi siano beneficiari degli stessi benefici nello stesso nucleo familiare. Quest'ultima regola è generale perché afferma esplicitamente che ogni persona riceve un solo premio.
Autonomi
Discorso a parte va fatto per i lavoratori autonomi con reddito lordo pari o inferiore a 20.000 euro nel 2021, in quanto riceveranno sia l'indennità di 200 euro che l'indennità del regolamento di primo soccorso.
11/02/2025