Antonio Sardiello, magistrato del Tribunale di Brindisi, ha emanato una ordinanza, condannando la Banca Intesa San Paolo, società incorporante per fusione Banca Apulia, al risarcimento del danno in favore di un risparmiatore associato dell’associazione nazionale “Dalla Parte del Consumatore”, per la vendita di azioni Veneto Banca
Questa ordinanza può far giurisdizione diventando molto importante per i cittadini italiani.
Il cliente della banca, aveva investito 14mila euro su suggerimento della allora Banca Apulia, azioni della Veneto Banca; Il cliente essendo totalmente ignorante in materia si fidava della banca seppur ignaro dei rischi potenziali.
Si evince infatti che al cliente, nessuno aveva spiegato il rischio, trattandosi di azioni illiquide che non prevedevano garanzia alcuna di restituzione del capitale. Questo difetto di informazione, ha portato il Tribunale di Brindisi a riconosce il diritto del risparmiatore al risarcimento del danno.
L’avv. Emilio Graziuso, presidente dell’associazione nazionale “Dalla Parte del Consumatore” si esprimeva così:
“Per quanto concerne la triste vicenda degli investitori Veneto Banca, stiamo facendo la storia l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi aggiunge, infatti, un importante e fondamentale tassello al mosaico giurisprudenziale che stiamo, faticosamente, costruendo in materia. Dopo aver ottenuto, infatti, la prima sentenza in Italia che ha condannato la Banca per la vendita di azioni della banca Veneta, i nostri associati hanno riportato altre numerose vittorie, grazie alle quali sono riusciti a tornare in possesso dei propri risparmi.
L’ordinanza emanata dal Tribunale di Brindisi, in persona del dott. Sardiello, rappresenta, però, rispetto al passato una svolta importante per i consumatori coinvolti nelle vicende di risparmio tradito. Con la recente pronunzia del Tribunale di Brindisi, la Banca è stata condannata oltre al risarcimento del danno in favore del risparmiatore pari all’intero importo del capitale investito, a corrispondere anche gli interessi dalla data di corresponsione all’effettivo soddisfo. Ciò vuol dire che, nel caso di specie, il risparmiatore avrà diritto agli interessi a partire dal 2012. Con le sentenze emanate in precedenza, invece, l’Autorità Giudiziaria prevedeva gli interessi a decorrere dalla data nella quale era stato promosso il processo. E’, quindi, evidente l’importante novità contenuta nella decisione in esame".