Cassazione penale: i costruttori non sono più il capro espiatorio - ANCE Brindisi: stop appalti a corpo, una possibile soluzione

martedì 7 aprile 2026

La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. III, n. 9518 del 12 marzo 2026, segna una svolta netta: non è più accettabile scaricare automaticamente sui costruttori ogni responsabilità nei cantieri.

La Corte chiarisce che: “Negli appalti pubblici, l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo ha natura pubblicistica e non può essere surrogato da atti interni dell’amministrazione quali la validazione, atteso che tale obbligo impone al progettista e al direttore dei lavori di accertare l’esistenza di un progetto realmente esecutivo e idoneo a consentire l’avvio delle lavorazioni in condizioni di sicurezza”. Conseguentemente, è evidente che la Stazione appaltante è obbligata ad aggiornare il progetto, con relativo cronoprogramma e computo metrico estimativo.

Può essere la fine di un equivoco che ha penalizzato per anni i costruttori, trasformati troppo spesso nel terminale di errori altrui: progetti carenti con scelte tecniche sbagliate, verifiche superficiali e solo formali ai fini della validazione, inerzia della direzione lavori; procedure in cui tutti gli attori si sentono cautelati e protetti dalla “validazione” del RUP, considerata una vera e propria schermatura da responsabilità perché tutti coinvolti.

Questa pronuncia ristabilisce un principio semplice: la progettazione e la sicurezza dei lavoratori non si improvvisano in cantiere, ma si costruiscono a monte, con responsabilità chiare e non trasferibili.

Il Presidente Contessa di ANCE Brindisi pone un tema non più procrastinabile: superare il ricorso agli appalti a corpo, che troppe distorsioni interpretative e contenzioso genera nella fase esecutiva del contratto.

Basta approssimazioni ed errori progettuali che, grazie all’appalto a corpo e a validazioni “salva tutti”, RUP, progettisti, CSE e direttori dei lavori pensano di poter scaricare errori, omissioni e inerzie sull’impresa: chi sbaglia paga. E non può essere sempre l’impresa. 

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