Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha respinto il ricorso di una società concessionaria contro il Comune di Brindisi, riconoscendo la piena legittimità della revoca della concessione. La decisione si basa sulla violazione dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione: per anni, l’azienda ha affidato la gestione dell’attività a una terza società senza ottenere la necessaria autorizzazione.
Dagli atti emerge che la concessionaria, negli anni 2017, 2018 e 2020, aveva affidato le attività a Mare 128 S.r.l. senza il via libera del Comune. La società ha tentato di giustificarsi sostenendo che l’amministrazione fosse a conoscenza della situazione e, non avendo preso provvedimenti immediati, l’avesse implicitamente accettata. Il TAR ha respinto questa tesi, ribadendo che la normativa impone un’autorizzazione esplicita e che il mancato intervento immediato del Comune non può sanare una violazione. Anzi, l’amministrazione aveva più volte richiamato la concessionaria all’obbligo di regolarizzazione e avvertito delle possibili conseguenze.
Oltre alla violazione normativa, il tribunale ha sottolineato come la reiterata irregolarità abbia minato il rapporto di fiducia tra il Comune e la concessionaria, rendendo inevitabile la revoca. Un ulteriore punto di contestazione sollevato dalla società riguarda la tempistica: la decadenza è stata formalizzata solo nel 2024, nonostante le irregolarità risalissero a diversi anni prima.
Il TAR ha riconosciuto la tardività dell’azione del Comune, ma ha comunque confermato la validità del provvedimento, ribadendo che il rispetto delle regole è prioritario.
Proprio per questa contestazione tardiva, il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, pur confermando la correttezza dell’operato del Comune.
La sentenza ribadisce che la gestione delle concessioni pubbliche deve rispettare rigidamente le normative vigenti, rafforzando il principio di trasparenza amministrativa e la necessità di un controllo rigoroso sulla gestione del demanio.